LO STATUTO
Allegato "C" all'atto nn. 4690/3014 di rep.
STATUTO ASSOCIAZIONE “ASSOCIAZIONE BAMBINO EMOPATICO - ORGANIZZAZIONE
DI VOLONTARIATO”
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - Costituzione, durata e sede
È costituita l’Associazione denominata
“Associazione Bambino Emopatico – Organizzazione
di Volontariato”, di seguito denominata
semplicemente Associazione.
L’Associazione utilizza quale acronimo “ABE – ODV”.
L’Associazione utilizzerà negli atti, nella
corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico
l’indicazione di Organizzazione di Volontariato o
ODV.
L’ Associazione avrà durata illimitata.
L’Associazione fissa la propria sede in Brescia
(BS).
Il trasferimento della sede legale all’interno
dello stesso Comune non comporta modifica
statutaria e potrà essere deliberato dal Consiglio
Direttivo.
L’Associazione potrà istituire sedi secondarie in
Italia o all’estero. L’organizzazione ed il
funzionamento delle sedi secondarie, di seguito
semplicemente sezioni, sarà disciplinato da
apposito Regolamento.
ART. 2 - Statuto
L’Associazione è un Ente del Terzo Settore ed è
disciplinata dai relativi articoli del Codice
Civile, dalle norme applicabili contenute nel
D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., dal presente Statuto,
dai successivi regolamenti che saranno emanati e
dai princìpi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 3 - Finalità e attività di interesse generale.
L’Associazione persegue, senza scopo di lucro,
finalità civiche, solidaristiche e di utilità
sociale, per lo svolgimento prevalentemente in
favore di terzi, in via principale, delle seguenti
attività di interesse generale:
- interventi e servizi sociali ai sensi
dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8
novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni,
e interventi, servizi e prestazioni di cui alla
legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22
giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 14
febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 129 del 6 giugno 2001, e successive
modificazioni;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del
Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008,
e successive modificazioni, nonché ogni altra
attività di carattere residenziale temporaneo
diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari,
culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione
gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge
19 agosto 2016, n. 166, e successive
modificazioni, o erogazione di denaro, beni o
servizi a sostegno di persone svantaggiate o di
attività di interesse generale.
In particolare l’Associazione si prefigge di:
promuovere tutte le iniziative a favore dei
bambini con patologie onco-ematologiche, garantire
accoglienza, sostegno psicologico e volontariato
ai bambini e alle loro famiglie durante il periodo
di cura. L’associazione intende quindi porsi come
risorsa per le famiglie dei bambini seguiti dai
Reparti di Onco-Ematologia Pediatrica e Centro
Trapianto di Midollo Osseo Pediatrica degli
Spedali Civili di Brescia.
Per il raggiungimento delle proprie finalità,
l’Associazione potrà favorire:
a. l'accoglienza alle famiglie seguite nei Reparti
di Onco-Ematologia Pediatrica e nel Centro
Trapianti Midollo Osseo "Monica e Luca Folonari"
degli Spedali Civili di Brescia;
b. lo studio in campo oncologico attraverso
progetti di ricerca;
c. la realizzazione di un'assistenza psicologica
al bambino e all'intero nucleo familiare;
d. la formazione di personale medico e paramedico
specializzato;
e. la gestione di alloggi per i bambini e le loro
famiglie provenienti da altre città d'Italia e
dall'estero che devono effettuare cure presso i
Reparti di Onco-Ematologia Pediatrica e nel
Centro Trapianti Midollo Osseo "Monica e Luca
Folonari" degli Spedali Civili di Brescia;
f. la realizzazione di un'assistenza economica
alle famiglie in difficoltà;
g. l’acquisto di attrezzature e di tutto ciò che è
necessario per il miglior funzionamento dei
Reparti di Onco-Ematologia Pediatrica e il Centro
Trapianti Midollo Osseo "Monica e Luca Folonari"
degli Spedali Civili di Brescia;
h. la coordinazione di una rete di volontari con i
relativi corsi di formazione per attività
ricreative e di gioco, accoglienza alle case
alloggio, servizio di trasporto, partecipazione a
manifestazioni di sensibilizzazione organizzate
dall’ABE;
L'associazione potrà inoltre esercitare attività
diverse, secondarie e strumentali rispetto alle
attività di interesse generale, secondo criteri e
limiti definiti con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentita la
Cabina di regia di cui all'articolo 97, tenendo
conto dell'insieme delle risorse, anche volontarie
e gratuite, impiegate in tali attività in rapporto
all'insieme delle risorse, anche volontarie e
gratuite, impiegate nelle attività di interesse
generale. La facoltà di individuare le attività
predette è demandata al Consiglio Direttivo, nel
rispetto dei limiti di legge.
Al fine di finanziare le proprie attività di
interesse generale l’Associazione potrà, infine,
porre in essere attività ed iniziative di raccolta
fondi anche attraverso la richiesta a terzi di
lasciti, donazioni e contributi di natura non
corrispettiva, ovvero in forma organizzata e
continuativa, anche mediante sollecitazione al
pubblico o attraverso la cessione o erogazione di
beni o servizi di modico valore.
L’Associazione esaurisce la propria attività
all’interno del territorio della Regione Lombardia.
TITOLO II - ADERENTI
ART. 4 - Ammissione
Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone
fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli
altri enti del Terzo Settore o senza scopo di
lucro che condividono le finalità
dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle
versando l’eventuale quota associativa stabilita
dal Consiglio Direttivo.
In caso di adesione all’Associazione da parte di
altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di
lucro, il numero delle organizzazioni di
volontariato dovrà essere superiore al cinquanta
per cento degli enti aderenti.
Chi intende aderire all’Associazione deve
rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo
recante la dichiarazione di condividere le
finalità che la stessa si propone e l’impegno ad
approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali
Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare
in ordine alle domande di ammissione dei nuovi
aderenti; la deliberazione è comunicata
all’interessato ed annotata nel Libro degli
associati.
Esso deve provvedervi entro il termine
improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento
dell’istanza, decorso il quale la domanda si
intende senz’altro accolta.
Entro sessanta giorni dal ricevimento
dell’istanza, in caso di rigetto, la deliberazione
motivata deve essere comunicata dal Consiglio
Direttivo agli interessati.
In caso di rigetto della domanda, l’aspirante
socio può, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della deliberazione, chiedere che
sull’ istanza si pronunci l’Assemblea, alla prima
riunione utile.
ART. 5 - Adesione e attività di volontariato
L’adesione all’Associazione è a tempo
indeterminato e non può essere disposta per un
periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il
diritto di recesso senza oneri per il socio.
L’adesione all’Associazione comporta per
l’associato maggiore di età il diritto di voto
nell’assemblea; in particolare all’associato è
riconosciuto il diritto di voto per l’approvazione
e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti, per la nomina degli organi direttivi
dell’associazione stessa, oltre che per
l’approvazione del bilancio d’esercizio.
Tra i soci vige una disciplina uniforme del
rapporto associativo e delle modalità associative.
È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di
limitazione della partecipazione alla vita
associativa; tutti i soci godono del diritto di
elettorato attivo e passivo.
L’Associazione nello svolgimento delle proprie
attività si avvale in modo prevalente
dell’attività di volontariato dei propri associati
o delle persone aderenti agli enti associati,
iscritti in un apposito Registro.
L’attività di volontariato è svolta in modo
personale, spontaneo e gratuito, senza fini di
lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per
fini di solidarietà.
L’attività del volontario non può essere
retribuita in alcun modo, nemmeno dal
beneficiario; l’Associazione può rimborsare al
volontario solo le spese effettivamente sostenute
e documentate per l’attività prestata, alle
condizioni ed entro i limiti previsti da apposito
Regolamento.
La qualità di volontario è incompatibile con
qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato
o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro
retribuito con l’Associazione.
L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti
o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di
altra natura esclusivamente nei limiti necessari
al loro regolare funzionamento oppure nei limiti
occorrenti a qualificare o specializzare
l’attività svolta.
In ogni caso, il numero dei lavoratori impegnati
nell’attività non può essere superiore al
cinquanta per cento del numero dei volontari.
ART. 6 - Perdita della qualità di socio
La qualità di socio si perde per decesso, recesso
e per esclusione secondo le norme del presente
Statuto.
Chiunque aderisce all’Associazione può in
qualsiasi momento comunicare per iscritto al
Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere
dal novero dei partecipanti alla stessa.
La comunicazione è annotata nel Libro degli
associati.
L’aderente che si rende inadempiente agli obblighi
di versamento, ovvero viola le norme statutarie o
regolamentari o le deliberazioni degli organi
associativi, ovvero in presenza di altri gravi
motivi, può esserne escluso con deliberazione
motivata del Consiglio Direttivo.
La deliberazione è comunicata all’interessato
entro sessanta giorni dalla sua adozione ed
annotata nel Libro degli associati.
Nel caso l’escluso non condivida le ragioni
dell’esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla
comunicazione della deliberazione, può adire
l'organo di controllo di cui al presente Statuto;
in tal caso l’efficacia della deliberazione
d’esclusione è sospesa fino alla pronuncia del
Collegio stesso.
ART. 7 - Volontari e Assicurazioni Obbligatorie
I volontari dell’Associazione sono assicurati
contro gli infortuni e alle malattie connessi allo
svolgimento dell’attività di volontariato, nonché
per la responsabilità civile verso terzi.
TITOLO III - ORGANI
ART. 8 - Organi dell'Associazione
Sono organi dell’Associazione:
a) l’Assemblea degli aderenti;
b) il Consiglio Direttivo;
c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
d) l’Organo di controllo e di revisione legale,
nei casi previsti dalla legge.
ART. 9 - Composizione dell'Assemblea
L’Assemblea è composta da tutti gli aderenti
all’Associazione ed è l’organo sovrano della
stessa.
Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutto coloro
che sono iscritti da almeno tre mesi nel Libro
degli associati.
Ciascun associato ha un voto.
È presieduta dal Presidente del Consiglio
Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio
nominato dall’Assemblea.
ART. 10 - Convocazione
L’Assemblea si riunisce su convocazione del
Presidente del Consiglio Direttivo almeno due
volte all’anno: entro il mese di aprile per
l’approvazione del bilancio di esercizio ed entro
il mese di dicembre per l’approvazione del
bilancio preventivo.
L’Assemblea è convocata dal Presidente
dell’Associazione, senza obblighi di forma, purché
con mezzi idonei, di cui si abbia prova di
ricezione da parte dei destinatari, inoltrati
almeno 10 giorni prima della data fissata per la
convocazione e mediante affissione nella sede
sociale almeno 15 prima della data stabilita per
la riunione.
L’avviso deve contenere l’indicazione del luogo,
del giorno e dell’ora della riunione, sia di prima
sia di seconda convocazione, e l’elenco delle
materie da trattare.
L’Assemblea deve pure essere convocata su domanda
motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.
L’Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso
dalla sede sociale, purché in Italia.
ART. 11 - Assemblea ordinaria
All’Assemblea convocata in seduta Ordinaria
compete:
a) l’elezione dei membri del Consiglio
Direttivo, nonché del Presidente, del Vice
Presidente e del Segretario;
b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e
la revoca dell’Organo di controllo;
d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e
la revoca del soggetto incaricato della
revisione legale dei conti;
e) la determinazione degli indirizzi generali
dell’attività dell’Associazione;
f) l’approvazione dell’eventuale Regolamento
che disciplina l’organizzazione ed il
funzionamento dell’Associazione, ivi compresi
i lavori assembleari;
g) l’approvazione dell’eventuale Regolamento
che disciplina l’organizzazione ed il
funzionamento delle Sezioni;
h) l’eventuale destinazione di utili di
gestione comunque denominati, stante il
divieto di cui agli articoli 21 e 23 dello
Statuto sociale e nei limiti ex lege
consentiti;
i) l’approvazione del bilancio d’esercizio e
del bilancio preventivo;
j) ogni altro argomento demandato per materia,
legge o Statuto alla competenza
dell’Assemblea Ordinaria.
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita,
in prima convocazione, con la presenza di almeno
la metà degli associati, presenti in proprio o per
delega, e, in seconda convocazione, qualunque sia
il numero degli associati presenti in proprio o
per delega.
L’Assemblea, sia in prima che in seconda
convocazione, delibera a maggioranza degli
associati presenti in proprio o per delega.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio
gli amministratori non hanno diritto di voto.
Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.
La delega non può essere conferita né ai membri
degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti dell’Associazione.
ART. 12 - Assemblea straordinaria
All’Assemblea convocata in seduta Straordinaria
compete:
a. la modifica dell’atto costitutivo e dello
statuto;
b. lo scioglimento, la trasformazione, la
fusione o la scissione dell’Associazione;
c. la devoluzione del patrimonio;
d. la deliberazione sulla responsabilità dei
componenti degli organi sociali e
sull’eventuale promozione dell’azione di
responsabilità nei loro confronti.
L’Assemblea Straordinaria è validamente costituita
in prima convocazione con la presenza personale o
per delega di almeno i due terzi degli associati e
delibera validamente con il voto favorevole di
almeno la metà degli associati presenti in proprio
o per delega.
In seconda convocazione l’Assemblea Straordinaria
è validamente costituita con la presenza personale
o per delega di almeno la metà dei associati e
delibera con il voto favorevole della maggioranza
degli associati presenti in proprio o per delega.
Lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione
del patrimonio residuo a seguito della
liquidazione è deliberato dall’Assemblea
Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli
associati sia in prima che in seconda convocazione.
Ogni aderente non può avere più di tre deleghe.
La delega non può essere conferita né ai membri
degli organi amministrativi o di controllo o ai
dipendenti dell’Associazione.
ART. 13 - Il Consiglio Direttivo
L’Associazione è amministrata da un Consiglio
Direttivo composto da tre a undici membri eletti
dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
Il Consiglio elegge nel proprio seno un
Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, ove
a tali nomine non abbia provveduto l’Assemblea dei
soci.
Le cariche sociali sono gratuite, salvo il
rimborso delle spese effettivamente sostenute e
documentate per l’attività prestata ai fini dello
svolgimento della funzione entro i limiti massimi
ed alle condizioni preventivamente previste da
apposito Regolamento.
Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del
Presidente e quando ne sia fatta richiesta da
almeno la metà dei suoi membri e comunque almeno
due volte all’anno per deliberare in ordine al
compimento degli atti fondamentali della vita
associativa.
Per la validità delle deliberazioni occorre la
presenza effettiva della maggioranza dei membri
del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità
prevale il voto di chi presiede.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua
assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi
dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su
apposito libro, il relativo verbale che sarà
sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a
disposizione di tutti coloro che ne abbiano
motivata ragione alla visione.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria
dell’Associazione, senza limitazioni. Esso procede
pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro
presentazione all’Assemblea; compila eventuali
Regolamenti per il funzionamento organizzativo
dell’Associazione, la cui osservanza è
obbligatoria per tutti gli associati dopo
l’approvazione dell’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti ex
lege previsti, le attività diverse rispetto a
quelle di interesse generale, purché ad esse
secondarie e strumentali.
Il consigliere che si sia reso responsabile di
atti lesivi dell’immagine dell’Associazione, che
dovesse risultare assente ingiustificato per tre
riunioni consecutive o per gravi motivi può essere
revocato con delibera dell’Assemblea.
La deliberazione è comunicata all’interessato a
cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni
dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.
Qualora il consigliere non condivida le ragioni
che hanno determinato il provvedimento di revoca,
egli può adire il Collegio Arbitrale entro trenta
giorni dalla comunicazione della deliberazione
dell’Assemblea; in tal caso l’efficacia della
revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio
stesso.
In caso di recesso, decesso o revoca di un
consigliere, il Consiglio provvede alla sua
sostituzione alla prima riunione, chiedendone la
convalida alla prima Assemblea annuale.
Il venir meno della maggioranza dei membri del
Consiglio Direttivo, comporta la decadenza
dell’intero organo. In tal caso il Presidente o,
in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più
anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti
in carica procederà, senza indugio, alla indizione
delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.
Non può essere nominato amministratore, e se
nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto,
l'inabilitato, il fallito, o chi è stato
condannato ad una pena che importa l'interdizione,
anche temporanea, dai pubblici uffici o
l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
ART. 14 - Il Presidente del Consiglio Direttivo
Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche
Presidente dell’Associazione.
Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale
nomina non abbia già provveduto l’Assemblea, è
eletto a maggioranza assoluta dei voti dal
Consiglio nella prima seduta convocata dal
componente più anziano di età.
Il Presidente dura in carica tre anni.
L’Assemblea, con il voto favorevole della metà più
uno degli aderenti, può revocare il Presidente.
Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta
legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi
ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere
di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se
non sono iscritte nel Registro unico nazionale del
Terzo settore.
Il Presidente cura l’esecuzione dei deliberati
dell’Assemblea dei soci.
Al Presidente compete l’espletamento degli atti di
ordinaria amministrazione.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea, il
Consiglio Direttivo e cura l’esecuzione delle
relative deliberazioni.
Presiede al buon andamento
amministrativo dell’Associazione; verifica
l’osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne
promuove la riforma.
Il Presidente cura e garantisce l’idonea
pubblicità degli atti, dei registri e dei libri
associativi.
Il Presidente cura la predisposizione dei bilanci
preventivo e consuntivo, corredandoli di idonee
relazioni, in collaborazione con il Consiglio
Direttivo.
ART. 15 - Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo
Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni
qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle
proprie funzioni.
Il solo intervento del Vicepresidente costituisce
per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
ART. 16 - Il Segretario del Consiglio Direttivo
Il Segretario svolge la funzione di
verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea e
del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i
relativi verbali.
Coadiuva il Presidente e il
Consiglio Direttivo nell’espletamento delle
proprie attività.
Cura altresì la tenuta e la
custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori
per legge.
ART. 17 - L’Organo di controllo
L’Organo di controllo è eletto dall’Assemblea dei
soci, quando è ritenuto opportuno e nei casi
previsti dalla Legge.
L’Organo di controllo si può comporre di tre
membri effettivi ovvero potrà essere monocratico.
L’Organo di controllo, qualora sia collegiale,
alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente;
i membri dell’Organo di controllo durano in carica
tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi
componenti deve essere scelto tra le categorie dei
soggetti di cui all’art. 2397, comma secondo, del
Codice Civile.
L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della
legge e dello statuto e sul rispetto dei principi
di corretta amministrazione, nonché
sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento.
All’Organo di controllo, inoltre, compete anche il
monitoraggio dell'osservanza delle finalità
civiche, solidaristiche e di utilità sociale,
nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio
sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.
I componenti dell'Organo di controllo possono in
qualsiasi momento procedere, anche
individualmente, ad atti di ispezione e di
controllo, e a tal fine, possono chiedere agli
amministratori notizie sull'andamento delle
operazioni sociali o su determinati affari.
Qualora previsto dalla Legge, ed ove ammesso,
all’Organo di controllo è pure deputato il
controllo contabile.
TITOLO IV - PATRIMONIO E BILANCIO
ART. 18 - Risorse economiche
L’Associazione tre le risorse economiche per il
proprio funzionamento e per lo svolgimento della
propria attività da:
- quote associative;
- contributi degli aderenti;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta
fondi, anche svolte in forma organizzata e
continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall’esercizio delle
attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da
quelle di interesse generale, secondarie e
strumentali rispetto alle stesse, nei limiti
ex lege previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui
all’art. 79 e all’art. 84 del D.lgs. 117/17,
nei limiti ex lege previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti
ex lege previsti;
- ogni altra attività compatibile con le
finalità perseguite dall’associazione;
ART. 19 - Patrimonio, contributi e
convenzioni.
Il patrimonio dell’Associazione è costituito da
beni mobili e immobili.
Tutti i beni appartenenti all’Associazione sono
elencati in apposito inventario, depositato presso
la sede della stessa e consultabile da tutti gli
aderenti.
L’importo della quota associativa annuale è
stabilito dal Consiglio Direttivo.
Il contributo associativo è intrasmissibile ad
eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non
è rivalutabile.
Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni
sono accettate dal Consiglio Direttivo.
I lasciti testamentari sono accettati con
beneficio d’inventario dal Consiglio Direttivo in
armonia con le finalità statutarie, delegando il
Presidente al compimento di tutti gli atti
necessari.
Le convenzioni sono accettate con delibera del
Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a
compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
ART. 20 - Bilancio
Per ogni esercizio sociale, l’associazione redige
un bilancio di esercizio e un bilancio preventivo.
L’esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e
termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il bilancio d’esercizio è formato dallo stato
patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con
l’indicazione dei proventi e degli oneri, e della
relazione di missione che illustra le poste di
bilancio, l’andamento economico e gestionale
dell’Associazione e le modalità di perseguimento
delle finalità statutarie. Qualora previste, deve
essere documentato il carattere secondario e
strumentale delle attività diverse.
Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi,
rendite, proventi o entrate comunque denominate
inferiori ai limiti ex lege previsti, può essere
redatto nelle forme del rendiconto per cassa.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di
entrata e di uscita per l’anno di riferimento,
nonché una breve relazione sull’andamento
economico – finanziario prefigurato.
Nei casi previsti dalla legge, l’associazione
redigerà il bilancio sociale.
Entro il mese di aprile di ciascun anno il
Consiglio Direttivo è convocato per la
predisposizione del bilancio d’esercizio da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea; entro
il mese di dicembre di ciascun anno è convocato
per la predisposizione del bilancio preventivo da
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea.
I bilanci debbono restare depositati presso la
sede dell’Associazione nei quindici giorni che
precedono l’Assemblea convocata per la loro
approvazione, a disposizione di tutti gli
associati. La richiesta di copie è soddisfatta
dall’Associazione a spese del richiedente.
ART. 21 - Avanzi di gestione
Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di
eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate
comunque denominate è esclusivamente utilizzato
per lo svolgimento delle attività di interesse
generale meglio individuate all’art. 3 dello
Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di
finalità civiche, solidaristiche di utilità
sociale.
È in ogni caso vietata la distribuzione, anche
indiretta ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n.
117/2017 e s.m.i., di utili ed avanzi di gestione,
fondi e riserve comunque denominate a fondatori,
lavoratori e collaboratori, amministratori ed
altri componenti degli organi sociali, anche nel
caso di recesso o di ogni altra ipotesi di
scioglimento individuale del rapporto.
ART. 22 - Libri Sociali Obbligatori
L’Associazione tiene:
- il Registro dei Volontari;
- il Libro degli Associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni
del Consiglio Direttivo;
- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni
dell’Organo di controllo;
- il Libro degli Inventari.
Gli associati hanno il diritto di esaminare i
libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata
al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al
richiedente la propria decisione entro 15 giorni
dal ricevimento dell’istanza, specificando le
eventuali modalità di presa in visione o di
estrazione delle copie.
Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle
adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di
Controllo e la competenza in ordine della stessa è
rimessa all’Organo di Controllo stesso.
TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI
ART. 23 - Scioglimento
In caso di estinzione o di scioglimento per
qualunque causa dell’Associazione il patrimonio
residuo non potrà essere distribuito tra i
fondatori, associati, lavoratori, collaboratori,
amministratori ed altri componenti gli organi
sociali e sarà devoluto previo parere positivo
dell’Ufficio o dall’Ente a ciò preposto e fatta
salva diversa destinazione imposta per legge, ad
altra Organizzazione di Volontariato secondo le
determinazioni dell’Assemblea, o, in mancanza,
alla Fondazione Italia Sociale.
ART. 24 - Clausola compromissoria
Tutte le controversie che dovessero insorgere tra
i soci o tra alcuni di essi e l’Associazione
e derivanti dal presente Statuto o collegate ad
esso - ivi comprese quelle relative alla sua
interpretazione, validità, efficacia, esecuzione e
risoluzione – saranno rimesse alle disposizioni
relative al procedimento di mediazione facoltativa
introdotto con d. lgs. n. 28/2010 e succ. mod.
secondo le disposizioni del Regolamento di
mediazione della Camera di Conciliazione di
Brescia istituita dall’ordine degli Avvocati di
Brescia, in Via Lattanzio Gambara n. 40 presso il
Tribunale di Brescia, che le parti espressamente
dichiarano di conoscere e di accettare
integralmente.
ART. 25 - Legge applicabile
Per quanto non previsto dal presente Statuto, si
rinvia alla disciplina, in materia di Enti,
contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in
subordine, alla normativa specialistica di settore.